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Statuto



(Statuto finale 79kbyte)


Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1.E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed ai sensi della Legge 266/1991, l'Organizzazione di volontariato di Protezione Civile costituita da Associazioni ed Organizzazioni con competenza ed attività anche nel settore della protezione civile denominata “Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni  in Emergenza” siglabile “R.N.R.E.” con sede legale provvisoria nel Comune di PONDERANO prov. Biella Via  Villanetto 7 presso l’abitazione del presidente pro-tempore,fino ad eventuale differente collocazione da parte del primo Consiglio Direttivo straordinario.
2.Il trasferimento della sede legale, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3.Fatte salve le iniziative ed attività comuni previste dal presente Statuto,  le Associazioni ed Organizzazioni facenti parte del Raggruppamento mantengono in ogni caso la loro autonomia operativa e finanziaria, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
4.La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea dei soci  convocata in via straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 10.
5.All’interno del presente Statuto il Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni in Emergenza verrà identificato come Raggruppamento.

Art. 2 Scopi e finalità

1.Il Raggruppamento  è apartitico, aconfessionale, ha struttura democratica e senza scopo di lucro ispirandosi ai principi della solidarietà Sociale.
2.Il Raggruppamento, su delibera dell’Assemblea, può aderire e dare il proprio contributo ad analoghe organizzazioni di coordinamento ed attività di protezione civile a livello europeo e/o mondiale


Il Raggruppamento persegue lo scopo di:
3.Organizzare, coordinare, indirizzare e promuovere la sinergia e la collaborazione tra le Associazioni ed Organizzazioni aderenti al Raggruppamento, a mezzo di attività quali, a titolo esclusivamente esemplificativo, esercitazioni, corsi di formazione, supporto agli interventi di protezione civile in ambito nazionale con particolare riguardo all’operatività legata alle radiocomunicazioni a supporto dell’emergenza.

4.Attuare le necessarie attività di coordinamento tra le Associazioni ed Organizzazioni del Raggruppamento al fine di gestire l’emergenza di protezione civile, secondo le indicazioni del Dipartimento di Protezione Civile.
5.Fornire supporto organizzativo, ed operativo di protezione civile agli enti ed alle stesse Associazioni aderenti che lo richiedano, in base alla loro specificità di intervento, anche per attività diverse da quelle a carattere e/o ambito nazionale.
6.Per tutte le attività descritte non è perseguito lo scopo di lucro e non potranno essere attribuite indennità di carica, gettoni di presenza o compensi di alcun genere.
7.L’attività e le finalità del Raggruppamento saranno perseguite tenendo conto delle raccomandazioni ufficiali emanate dalle principali organizzazioni europee e mondiali in ambito di telecomunicazioni e protezione civile.
8.Per i dettagli legati all’organizzazione e svolgimento delle attività citate ci si potrà avvalere di uno specifico regolamento d’attuazione che, nel rispetto dello Statuto, potrà essere emanato dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea.

Al fine di portare a compimento gli obiettivi citati e per il raggiungimento degli scopi sociali, il Raggruppamento propone:
a)corsi di istruzione e formazione di operatori radio dedicati alle attività di soccorso in protezione civile; gestione di sale radio operative miste;
b)gestione delle comunicazioni alternative ai sistemi abituali in ausilio sia alle popolazioni colpite da calamità naturali che agli Enti preposti al pubblico soccorso;
c)tutela e valorizzazione dell’ambiente anche in ausilio dell’antincendio boschivo mediante pattugliamenti effettuati da operatori radio;
d)attività di rilevamento e segnalazione eventi in ausilio a forze dell’ordine, Società sportive, ricreative o quante altre richiedano di quest’ausilio;
e)ricerca scientifica e sperimentazione tecnica, volte al miglioramento ed all’innovazione tecnologica nell’ambito delle telecomunicazioni a supporto della protezione civile;


Art. 3 Attività


1.Per la realizzazione degli scopi, tra cui quelli di cui all’articolo 2 e nell’interesse della collettività, il Raggruppamento si prefigge il coordinamento nello svolgimento delle seguenti attività:
a)promuovere iniziative di solidarietà che favoriscano una cultura di pace, educazione allo sviluppo e cooperazione internazionale;
b)Incentivare la conoscenza e la metodologia d’intervento nelle attività di protezione civile, anche organizzando attività di scambio culturale e visite c/o altri Paesi
c)partecipare alla realizzazione (anche in collaborazione con enti commerciali e non, Associazioni e Pubbliche Istituzioni) di progetti di sviluppo ai quali concorre con la propria professionalità ed esperienza acquisita in ambito di sistemi di radiocomunicazioni applicate alla protezione civile e, se necessario, con l’invio di propri operatori volontari.

Si propone infine di cimentarsi negli specifici campi elencati:
·istruzione;
·studio dell’elettronica e delle telecomunicazioni, applicate a tutte le tecniche di comunicazione;
·studio di sistemi in ponte radio e dorsali di interconnessione su tutto il territorio nazionale, funzionali alla risoluzione delle comunicazioni a supporto dell’emergenza;
·studio e applicazione sul campo di tutte le risorse e tecnologie a propria disposizione per fini di protezione civile;
·formazione a favore sia di soggetti interni che esterni all’Associazione (siano essi privati, enti o istituzioni), al fine di diffondere tali tecniche di radiocomunicazione;
·formazione di una struttura mobile specializzata in telecomunicazioni d’emergenza atta a garantire le comunicazioni stesse, con interventi sia autonomi che di concerto e a supporto delle colonne mobili nazionali, regionali e provinciali;
·gestione d’installazioni fisse, portatili o temporanee presso Comuni Province Regioni, Prefetture, sul territorio italiano;
·interventi internazionali in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile.
·gestione delle sale operative;
·trasmissione e ricezione messaggi in ausilio alla popolazione ed agli Enti Pubblici e/o privati;
·ricerca scientifica.

2.Al fine di svolgere le sopraccitate attività solidali di Protezione Civile, il Raggruppamento si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette, personali e gratuite delle Associazioni ed Organizzazioni aderenti e dei Volontari ad esse iscritti. Qualora se ne presentasse la necessità il Raggruppamento potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
3.Il Raggruppamento non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative ad esse.
4.Le attività di cui al comma precedente sono svolte dal Raggruppamento  prevalentemente in ambito nazionale e, qualora richiesto o necessario, in ambito internazionale, tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
5.L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
6.Alle Associazioni socie possono solo essere rimborsate dal Raggruppamento le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7.Il Raggruppamento, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, esclusivamente entro il limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da esso svolta.

Art. 4 Patrimonio e risorse economiche

1.Il patrimonio del Raggruppamento durante la vita dello stesso è indivisibile, ed è costituito da:
a)beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà del Raggruppamento;
b)da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenze del bilancio;
c)dai contributi dei Soci nonché da qualsiasi  erogazione, donazione, lascito, contributo o liberalità fatti pervenire da  chiunque al Raggruppamento.

2.Il Raggruppamento trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
a)quote associative e contributi degli aderenti;
b)contributi ed elargizioni di privati o persone fisiche;
c)contributi o rimborsi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività, progetti o per lo svolgimento di attività in convenzione;
d)contributi di organismi internazionali;
e)donazioni e lasciti testamentari;
f)da ogni altra entrata in conformità ai propri scopi statutari;
g)da eventuali entrate di natura commerciale o da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerta di beni di modico valore, svolte conformemente agli scopi istituzionali ed in misura non prevalente.

3.L’esercizio sociale del Raggruppamento ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.
Entro il termine del 31 Ottobre il Consiglio Direttivo redige il bilancio previsionale .
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo lo sottopone al controllo e revisione del Collegio Sindacale, avuta l’approvazione sarà presentato in Assemblea per  la sua definitiva approvazione entro il 31 Aprile.

4.Il bilancio previsionale e quello consuntivo  approvati così come citato nell’art.4 comma 3 devono contenere le entrate suddivise percentualmente e le spese suddivise in spese correnti e spese straordinarie secondo le seguenti categorie:

Entrate Ordinarie
·Contributi da parte delle associate
·Contributi di privati
·Contributi da Comuni,Province,Regioni o dallo Stato
·Contributi da altre Amministrazioni Pubbliche
·Contributi da Organi Internazionali,rimborsi da Convenzioni
·Altre entrate non classificabili

Entrate straordinarie
·Donazioni e/o lasciti
·Proventi derivanti da alienazioni
·Acquisizioni e/o gestione di bene patrimoniali mobiliari ed immobiliari
·Altre entrate non classificabili

Spese Ordinarie
·Spese generali di funzionamento (affitto,telefono,personale ecc)
·Spese per la formazione dei volontari
·Spese per l’acquisizione di beni e servizi
·Spese correnti non classificabili

Spese straordinarie
·Acquisizione di beni mobili.immobili e attrezzature

5.Sia il bilancio previsionale che quello consuntivo sono depositati c/o la segreteria del  Raggruppamento  ed inviati tempestivamente dal Consiglio Direttivo, anche per via telematica, alle singole Associazioni aderenti  presso la sede dell’Associazione stessa,  assicurandone la divulgazione e consultazione da parte di ogni associato.
6.È fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall’attività del Raggruppamento.
7.E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 5 Soci

1.Si intendono Soci del Raggruppamento le Associazioni ed Organizzazioni con competenza ed attività anche nel settore della Protezione Civile che, condividendo le finalità espresse nel presente Statuto, si impegnano nella loro realizzazione.
2.Il numero dei Soci  è illimitato.
3.Possono fare parte del Raggruppamento oltre ai Soci fondatori, tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità del Raggruppamento e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
4.L’adesione al Raggruppamento è a tempo indeterminato, fatto salvo quanto espresso dall'art. 5 comma 12
5.le Associazioni ed Organizzazioni che intendano aderire al Raggruppamento dopo la sua costituzione dovranno redigere regolare domanda su modulo appositamente predisposto, con espressa dichiarazione di condivisione degli ideali del Raggruppamento e l’impegno ad osservarne lo Statuto, le delibere del Consiglio Direttivo ed eventuali regolamenti. Tra i requisiti richiesti per l’adesione è necessario inoltre dimostrare comprovate competenze e professionalità negli ambiti di applicazione delle attività di Protezione Civile previste dal Raggruppamento.
6.Il Consiglio Direttivo provvederà ad esprimere parere sulla domanda di ammissione entro un tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento della suddetta, motivando un eventuale rifiuto. In caso di oggettiva impossibilità di riunire il Consiglio Direttivo nel termine previsto dei 60 giorni, il parere rimarrà congelato fino alla prima data utile allo svolgimento della riunione del Consiglio Direttivo.
7.Ogni Socio aderente al Raggruppamento dovrà delegare due  rappresentanti in seno all’Assemblea ,  ed un referente operativo per le attività di Protezione Civile, al fine di rendere costanti ed efficaci  i rapporti con il Raggruppamento.
8.Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita. La qualità di Socio è intrasmissibile.
9.Tutti i Soci hanno diritto a conoscere i programmi e le iniziative del Raggruppamento nonché il diritto di partecipare alle stesse.
10.Tutti i Soci possono proporre iniziative (purché  conformi allo Statuto ed agli eventuali regolamenti) da sottoporre al Consiglio Direttivo, che ha l’obbligo di esprimersi in merito nel tempo più breve possibile.
11.I Soci hanno l’obbligo di osservare le norme dello Statuto, dell’eventuale regolamento e le delibere adottate dagli Organi Sociali, nonché di essere coerenti con gli obiettivi e le finalità del Raggruppamento, anche prestando il proprio sostegno alle attività, mantenendo un comportamento confacente agli scopi del Raggruppamento.
12.La qualità di Socio si perde:
a)per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Raggruppamento;
b)per espulsione  conseguente a comportamento non conforme agli scopi ed allo spirito del Raggruppamento e dello Statuto o indegnità,  da chiunque segnalata e dimostrata;
c)per morosità derivante dal mancato pagamento della quota annuale, trascorsi trenta giorni dall’eventuale sollecito scritto.

13.Prima di procedere all’espulsione di un Associato di cui al comma 12 b, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica che dovrà giungere entro il termine di 30 giorni, durante i quali il Socio si intende sollevato dalla sua titolarità.
14.La perdita della qualifica di Associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno del Raggruppamento sia all'esterno per designazione o delega.
15.In nessun caso e a nessun titolo i Soci esclusi possono pretendere alcunché dal Raggruppamento, né hanno alcun diritto sul patrimonio dello stesso.
16.In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, non esiste diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né  esiste alcun diritto sul patrimonio del Raggruppamento.

Art. 6 Diritti e Doveri dei Soci

1.Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita del Raggruppamento ed alla sua attività.
In modo particolare i Soci del Raggruppamento hanno diritto per il tramite  dei rappresentanti designati da ogni Associazione  aderente  :

·di partecipare a tutte le attività promosse dal Raggruppamento, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti  del Raggruppamento;
·di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
·di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, accedere, per mezzo di rappresentanti designati da ogni Associazione  aderente alle cariche elettive.
·i Volontari delle Associazioni o Organizzazioni aderenti che prestano attività di protezione civile devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Il Raggruppamento si attiverà per proporre una polizza comune sulla base di garanzie uguali per tutti stabilite dal C.D. e per fruire delle assicurazioni già spettanti per legge ed erogate dal Dipartimento di Protezione Civile o dagli Organi competenti.

a)I Soci sono obbligati:
·all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte;
·a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti, per conto ed in nome del Raggruppamento;
·al pagamento nel termine previsto del 31 Gennaio della quota associativa stabilita, che in nessun caso potrà essere restituita;
·a far osservare scrupolosamente le regole operative e lo Statuto del Raggruppamento, oltre alle normative vigenti in materia di sicurezza e Protezione Civile ai propri Volontari impegnati nelle attività per conto del Raggruppamento stesso;

Art. 7 Organi del Raggruppamento

1.Sono organi del Raggruppamento:
·L’Assemblea
·Il Consiglio Direttivo;
·Il Collegio Sindacale.


Art. 8 Assemblea dei Soci

1) L’Assemblea dei soci, è l'organo sovrano del Raggruppamento, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di una delega di altro associato
4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.
5) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo  Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
6) La convocazione è inoltrata per iscritto anche con mezzi telematici con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima
7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
9) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale oppure per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.


Art. 9 Assemblea ordinaria dei Soci

1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione,  qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4) L’Assemblea ordinaria:
·approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
·discute ed approva i programmi di attività;
·elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e approvandone preventivamente il           numero;
·ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
·approva l’ eventuale regolamento e le sue variazioni;
·delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
·delibera sull’esclusione dei soci;
·delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
·delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’associazione stessa.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l’affissione del relativo verbale all’albo della sede e comunicate per via telematica alle associazioni aderenti per l’opportuna divulgazione e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Segretario.
6) Per la validità delle deliberazioni occorre il voto della maggioranza dei presenti,in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata

Art. 10 Assemblea straordinaria dei Soci

1) La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
2)Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3) L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 11 Il Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di  consiglieri che verrà identificato nel regolamento di attuazione in funzione delle Associazione aderenti.
Per il primo Consiglio Direttivo si stabilisce che sia formato da un Presidente ,2 Vice Presidenti ed un Segretario.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi.
2) L’Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.
3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione su indicazione della Associazione di appartenenza: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.
6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto del Raggruppamento, entro i limiti e alle condizioni stabilite dall’Assemblea.
8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
·attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
·redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
·delibera sulle domande di nuove adesioni;
·sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
·sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
·ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
·determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
·approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’Associazione.

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un  Vicepresidente più anziano o con delega del Presidente.
10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni mese anche per via telematica , e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo componenti.
11) La convocazione è inoltrata per iscritto anche per via telematica con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 12 Il Collegio Sindacale

1.    Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci revisori ed è eletto all’interno del ConsiglioDirettivo.

Compiti del Collegio Sindacale sono:
a)    la verifica della rispondenza alle norma statutarie;
b)    la verifica degli atti di bilancio presentati dal tesoriere;
c)    la risoluzione di eventuali controversie, contestazioni e provvedimenti disciplinari all’interno del Raggruppamento.

Art. 13 Presidente

1.    Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo (Art.11) dura in carica tre anni ed è rieleggibile fino a un massimo di  tre mandati consecutivi.
2.    Il Presidente ha la rappresentanza legale del Raggruppamento di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività del Raggruppamento; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea.
3.    In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente più anziano  o, in assenza di quest’ultimo, al Consigliere con delega del Presidente.
4.    Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i  provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
5.    Il Presidente non può in nessun caso agire in difformità a delibere precedentemente assunte dal Consiglio Direttivo

Art. 14 Comitati Tecnici

1.    Nell’ambito delle attività approvate, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli Associati, tecnici ed esperti, che in casi eccezionali e di particolari competenze richieste al Comitato, possono anche non essere Soci. Resta inteso che le prestazioni dei membri dei Comitati sono a titolo gratuito ed esenti da ogni forma di remunerazione. Ai membri possono essere rimborsate le sole spese vive sostenute, documentate ed approvate dal Consiglio Direttivo.
2.    Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 15 Scioglimento

1.    l’Assemblea può decidere lo scioglimento del Raggruppamento con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2.    È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo del Raggruppamento, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, ad altra Associazione di Volontariato di 2° livello operante in identico o analogo settore.

Art. 16 Norme finali

1.    Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, della legge nazionale 266/1991, della normativa regionale e provinciale in materia.
2.    Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 8C 1 L.266/91.
3.    Si chiede il trattamento tributario di cui al D.L. 04 dicembre 1997 n.460
 

G.A.R.E.C. - Tokio 2009
Il R.N.R.E. presente al convegno mondiale del G.A.R.E.C. (Global Amateur Radio Emergency Communications) tenutosi a Tokyo nei giorni 24-25 agosto.* Il nostro presidente Alberto IK1YLO nella sua qualità di coordinatore nazionale per l'Italia nominato dal Garec è stato chiamato ad illustrare l'intervento dei radioamatori italiani durante l'emergenza del terremoto in Abruzzo.
Libro - Le radiocomunicazioni in emergenza
Di estrema attualità, l'opera è rivolta a tutti coloro che operano nel campo della Protezione Civile e che debbono conoscere cosa sono e come si organizzano le radiocomunicazioni di emergenza.
Raggrupamento Nazionale Radiocomunicazioni di Emergenza - Codice Fiscale 90056860027